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Appalti pubblici

Lo schema di decreto legge in materia di spending review, approvato dal Consiglio dei Ministri del 30 aprile scorso, introduce anche norme per garantire la trasparenza degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'Osservatorio dei contratti pubblici dovrà rendere pubblici sul proprio sito internet i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti “con modalità che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura”. Questi dati resi pubblici dovranno essere trasmessi, con cadenza semestrale, dall'Osservatorio dei contratti pubblici al Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per esso, a Consip Spa, “ai fini dell'attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica nonché delle attività strumentali al Programma di razionalizzazione degli Acquisti della Pubblica Amministrazione”.

Apertura delle buste delle gare in seduta pubblica

Per quanto riguarda l'aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la bozza del decreto introduce un'integrazione al comma 2, articolo 120, e al comma 2, articolo 283 del Dpr n. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici), stabilendo che “la commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti”. Questa norma si applica alle procedure di affidamento per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche.

Gare elettroniche

Inoltre, per gli acquisti effettuati attraverso il cosiddetto mercato elettronico della pubblica amministrazione, viene stabilita l'inapplicabilità del termine di 35 giorni decorrenti dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto, entro il quale è vietato stipulare il contratto. In pratica, sarà possibile stipulare il contratto anche prima dei 35 giorni nel caso in cui si svolgano gare elettroniche.

(fonte: casaeclima.com)
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